28322729 - overworked businessman holding disposable coffee cup while resting on contract paper at office deskUn fundraiser è spesso attanagliato da forti dubbi (io almeno lo sono), molti dei quali emergono in presenza di una bella idea per fare raccolta fondi. Spesse volte, quest’idea  viene bocciata o messa in discussione sul nascere da un consigliere, un volontario o da chiunque altro all’interno dell’organizzazione. Che fare allora?

Sergio Conte è un esperto di fiscalità nel nonoprofit e con questo primo post comincia a mettere ordine nella nostra testa con qualche sollecitazione in materia, per comprenderne le dinamiche e per aiutarci, in particolare, a capire cosa fare e cosa no, cosa è bene e cosa non lo è, cosa siamo e cosa non siamo.

Buona lettura.

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Una relazione che scotta quella tra Fisco e fundraising e ne parliamo proprio oggi, su Nonprofi Blog, per capire come i fundraiser devono trattare una materia che fa la differenza tra fare bene e disperdere risorse preziose.

Ma cosa c’entra il fisco con il fundraising? Ebbene, c’entra! Anzi, te lo dico per esperienza professionale, gestire bene gli aspetti fiscali ed amministrativi diventa una forte leva strategica per la buona riuscita di una campagna di fundraising.

Pensiamoci un attimo: chi tra di voi non si è mai imbattuto in uno di questi interrogativi?

L’attività X è considerata commerciale oppure no?”, oppure “Un’azienda ci vuole erogare la somma Y, è una sponsorizzazione oppure un’erogazione liberale?”.

Per cercare di dissipare alcuni dubbi, senza presunzione di esaustività, cercherò di fornirti alcuni princìpi di carattere generale e alcune chiavi di lettura per governare bene gli aspetti fiscali.

Question 1: Qual è la differenza tra attività istituzionale e attività commerciale?

Presto detto:

  • Sono considerate attività istituzionali tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale e volte al perseguimento della cosiddetta mission;
  • Sono attività commerciali tutte quelle attività considerate strumentali rispetto a quelle precedenti e che hanno lo scopo di reperire mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Fin qui tutto chiaro!

Passando alle nozioni di natura fiscale, cioè quelle previste dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), NON si considerano attività commerciali:

  1. Le prestazioni di servizi, rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
  2. I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  3. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi;
  4. I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali,
  5. Per alcune tipologie speciali di enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona), le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di iscritti, associati o partecipanti (anche di altre associazioni che formano unica organizzazione nazionale o locale). In questa ultima ipotesi, occorre rispettare alcune condizioni previste dalla normativa vigente, ovvero: lo Statuto, redatto nella forma di atto pubblico o della scrittura autenticata o registrata, deve contenere le clausole previste dall’art. 148 comma 8 del Tuir; l’invio del modello EAS (N.B. la Riforma del Terzo Settore sta ridisegnando tale adempimento).
  6. La somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle istituzionali (questo punto riguarda esclusivamente le Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, ad esempio l’Arci, le Acli, il Csi, lo Csen, ecc. ed i relativi circoli territoriali a loro affiliati).

Question 2. Che differenza c’è tra erogazione liberale e sponsorizzazione?

Per sfatare, invece, l’eterno dilemma tra erogazioni liberali e sponsorizzazioni:

  • sono da considerarsi erogazioni liberali le somme di denaro o beni concessi spontaneamente da un donatore ad un ente, senza richiedere alcuna contro-prestazione.
  • Diversamente, vien da sé che le somme erogate da un’azienda con una logica ed una finalità di carattere pubblicitario (un esempio su tutti: il logo sulla locandina) non potranno essere trattate come erogazioni liberali bensì come sponsorizzazione.

Question 3. Ma davvero il fisco ci è così nemico?

Come accennavo all’inizio, al momento che sono fermamente convinto che il fisco non è solo adempimenti, vincoli, paure ecc. ma è davvero un fattore strategico per far decollare una campagna di fundraising, non bisogna dimenticare le innumerevoli agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali effettuate a favore di determinati enti e/o determinate cause sociali, a titolo meramente esemplificativo: Onlus (comprese quelle di diritto), APS, Legge + Dai – Versi, Art Bonus, School Bonus, ricerca scientifica, Università, ecc.

Question 4. E la Riforma?

Non va poi dimenticata la rivoluzione che sta attraversando tutto il settore nonprofit. Come noto, dallo scorso 28 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e dell’istituto del 5 per mille. Con il primo decreto, in particolare, viene approvato il nuovo Codice del Terzo Settore, con il quale viene riordinata tutta la normativa, vengono stabilite le disposizioni generali e comuni applicabili ai diversi enti che compongono il settore, dettando disposizioni in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, di contabilità e trasparenza. Per di più, in base alla loro dimensione, gli enti del Terzo Settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Altra novità importante:

sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il “Registro unico nazionale del Terzo Settore”, conditio sine qua non per accedere ai benefici, non solo di carattere tributario.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • La revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • L’istituzione del Social Bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro volte a sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata;
  • La ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • Specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • Nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro.

Ma di tutto questo parleremo meglio la prossima volta :)

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Sergio Conte è docente di Startup Fundraising, il corso intensivo al fundraising integrato. La seconda edizione ti aspetta a Milano a partire da ottobre. Iscriviti ora.

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Sergio Conte———

Guest post. Txs to Sergio Conte. Laureato in Economia e Commercio, con una tesi dal titolo “Terzo Settore: aspetti operativo-finanziari e fundraising”. Ha ricoperto numerosi incarichi, sia come volontario e sia come membro del Consiglio Direttivo, in diverse associazioni di volontariato e sportive dilettantistiche. Dal 2016 è consigliere regionale Lazio del Centro Sportivo Italiano. Dal 2004 collabora con lo Studio di Consulenza Enti Non Profit del prof. Vincenzo Pisacreta, all’interno del quale si occupa in particolare di bilancio sociale, fiscalità, consulenza e supporto all’organizzazione di eventi e campagne di fundraising.
 

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