46557819 - man leaning on desk with thoughtful expressionSi parla ovunque della Riforma del Terzo settore in atto. Molto è in evoluzione ma il dado è oramai tratto.

Ma come impatta e come impatterà in futuro questa Riforma sul fundraising?

Ce lo racconta Sergio Conte, esperto fiscalista per il nonprofit. In un unico post, Conte sviscera uno a uno i punti più salienti di questa ancor iniziale, ma sostanzialmente radicale, rivoluzione che ha investito e investirà le nostre organizzazioni (presenti e future) d’ora in avanti.

Sergio Conte è docente del modulo di fiscalità di Startup Fundraising (scarica il programma), corso intensivo alla raccolta fondi che si terrà a Milano a partire dal prossimo 27 ottobre. Ti ricordo che le iscrizioni chiuderanno il prossimo lunedì 23 ottobre.

Se cerchi un corso di alto livello che ti dia gli strumenti per avviare e gestire al meglio la tua attività e il fundraising del tuo ente, questo è il corso che fa per te. Non perderlo, è solo a Milano.

Ed ora, buona lettura.

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Ben ritrovato, collega!

Ricorderai che nel post scorso, mi ero preoccupato di fornire alcuni accenni circa la neonata Riforma del Terzo Settore. Oggi, invece, per entrare sempre più nel vivo, affronteremo come essa impatterà sulle attività di fundraising. A tal proposito, iniziamo subito col dire che finalmente in Italia il fundraising ha un riconoscimento formale, laddove (art. 7 del D.Lgs. 117/2017) viene definito come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e la Cabina di regia (istituita presso la Presidenza del Consiglio allo scopo di coordinare le politiche governative in tema di terzo settore), emanerà apposite linee guida per regolare le attività di raccolta fondi sotto il profilo del rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Passando alle misure di carattere agevolativo, la riforma ha il pregio di rimodulare, semplificare e potenziare le numerose agevolazioni fiscali fino ad oggi vigenti in tema di erogazioni liberali. Nello specifico, l’articolo 83 del Codice del Terzo Settore prevede:

  • Una detrazione dall’Irpef delle persone fisiche pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Lo sgravio è elevato al 35% qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di Organizzazioni di Volontariato;
  • Una deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche, enti e società delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Su quest’ultimo punto, è doveroso sottolineare due novità molto importanti:

  1. E’ stato eliminato il tetto massimo di € 70.000 previsto dalla Legge + Dai – Versi (questo dovrebbe senz’altro favorire i major donors);
  2. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato (diminuito di tutte le deduzioni), l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per quanto riguarda le liberalità in natura, con un successivo decreto saranno individuate le tipologie dei beni oggetto dell’agevolazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione.

Andando avanti, con la Riforma viene introdotto il Social Bonus (art. 81). Esso, rispecchiando un meccanismo già collaudato con l’Art Bonus, consiste in un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche (50% se compiute da enti e società) in favore degli Enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Il credito è riconosciuto nel rispetto dei seguenti limiti:

  • Persone fisiche ed enti non commerciali: 15% del reddito imponibile;
  • Titolari di reddito di impresa: 5%0 dei ricavi annui.

Il credito d’imposta spettante è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ora, però, le note dolenti: l’entrata in vigore delle nuove norme ed il regime transitorio! In poche parole:

  1. Le nuove norme agevolative (compreso il Social Bonus), in via transitoria solo per Onlus, Odv e Aps, entreranno in vigore dal 01 gennaio 2018;
  2. Per Onlus (comprese quelle di diritto) e Aps la Legge + Dai – Versi cessa la propria efficacia già a partire dal 03 agosto 2017, quindi sarà applicabile solo per le erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni riconosciute e fondazioni che hanno per oggetto attività di ricerca scientifica o di tutela del patrimonio storico-artistico;
  3. Per le Associazioni di Promozione Sociale, inoltre, sono abrogate dal 03 agosto 2017 le norme su detraibilità e deducibilità previste dal Tuir. Quindi, capite bene che per le Aps si è venuto a creare un buco di cinque mesi durante i quali non potranno godere di nessuna agevolazione in caso di erogazioni liberali!!

Uno schemino facile facile per chiarire come siamo messi ora:

schema ContePer concludere, non si può non segnalare un’altra novità rilevante che avvantaggerà tutte le attività di sponsorizzazione, cause related marketing e di licensing. Infatti, grazie a quanto disposto dall’articolo 79 comma 5 del Codice del Terzo Settore, le entrate da sponsorizzazione non saranno conteggiate ai fini della perdita della qualifica fiscale. Una bella notizia, direi!

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Sergio Conte———

Guest post. Txs to Sergio Conte. Laureato in Economia e Commercio, con una tesi dal titolo “Terzo Settore: aspetti operativo-finanziari e fundraising”. Ha ricoperto numerosi incarichi, sia come volontario e sia come membro del Consiglio Direttivo, in diverse associazioni di volontariato e sportive dilettantistiche. Dal 2016 è consigliere regionale Lazio del Centro Sportivo Italiano. Dal 2004 collabora con lo Studio di Consulenza Enti Non Profit del prof. Vincenzo Pisacreta, all’interno del quale si occupa in particolare di bilancio sociale, fiscalità, consulenza e supporto all’organizzazione di eventi e campagne di fundraising.

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