Non tutti sanno che l’articolo 17 del Codice del Terzo Settore, che definisce lo status di volontario, è una norma con valenza generale, valida non solo per gli Enti del Terzo settore ma anche per i soggetti diversi che si avvalgono di questa particolare modalità di apporto personale per lo svolgimento della propria attività solidaristica, con tre sole specifiche eccezioni. È altresì vero che per gli Ets che si avvalgono di questa figura vigono regole particolari.

La famiglia della Fundraising Academy cresce con la figura di Maddalena Tagliabue, avvocato civilista specializzato nel nonprofit. Te la presento con questo primo intervento in materia di Riforma sul tema del volontariato e a lei do il benvenuto nel team. Maddalena sarà in aula il prossimo 7 novembre all’interno del percorso di Startup Fundraising ora in pieno svolgimento.


In primo luogo, per essi (tutti gli Enti del Terzo Settore e non più solo le Organizzazioni di Volontariato) è previsto l’obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato prestata.

È peraltro buona prassi che anche gli enti non iscritti al registro del terzo settore provvedano a tutelare i loro volontari e le organizzazioni stesse attraverso apposite assicurazioni, specialmente in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.

Come già previsto dalla legge quadro sul volontariato fino ad oggi, sarà ancora possibile stipulare le assicurazioni con meccanismi semplificati, con polizze anche numeriche, che saranno individuati con apposito decreto ministeriale.

Gli Ets sono poi tenuti ad iscrivere in apposito registro i volontari “non occasionali” ma il Codice non chiarisce cosa debba intendersi con questa espressione.

Nel dubbio, è sicuramente raccomandabile interpretarla in modo restrittivo ed estendere l’iscrizione ai volontari per i quali non è chiaro se l’attività sia resa occasionalmente o meno.

A questo proposito segnalo che con Nota del 9 luglio scorso il Ministero del Lavoro si è pronunciato specificando che anche l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, del Codice tra i quali spicca in primis la gratuità.  Invece per espressa previsione del comma 6 non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

In un’altra nota direttoriale il Ministero ha inoltre dichiarato che non è condivisibile l’interpretazione dell’art. 17, comma 5 secondo cui l’incompatibilità ivi prevista tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione sarebbe limitata al solo volontario non occasionale.

Come noto, la gratuità che caratterizza lo status del volontario è compatibile solo con il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da ciascun ente. Questi limiti e condizioni possono essere individuati con apposita delibera dell’organo di amministrazione.

Consideriamo però che, al di là degli obblighi legali, esistono delle best practice come quella della stesura di un Regolamento dei Volontari che consente una migliore gestione e valorizzazione dei volontari all’interno delle organizzazioni.

Da ultimo, non certo per importanza, ricordiamo che il Codice ha espressamente previsto la possibilità di impiegare i volontari nella raccolta fondi che consiste nel complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

La raccolta fondi può realizzarsi anche in forma organizzata e continuativa con l’impiego di dipendenti e volontari, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del quale attendiamo l’emanazione e che influirà certamente anche sul tema del volontariato.

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