72897666 - achieving success. business competition. career, social status, business metaphor. the concept of unequal competition.Molto volentieri ospito le riflessioni di Maria Cristina Antonucci, ricercatrice in Scienze Sociali presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di Comunicazione e Politica presso Sapienza Università di Roma, a sostegno delle posizioni assunte oggi da Ida Cappiello su Repubblica.it.

L’impianto della Riforma lascia davvero poco spazio per rappresentanza a ‘piccoli’, tematizzati e innovatori – conferma. E continua -: ci vorrebbero correttivi in senso democratico.

Maria Cristina insegna, scrive, cerca e ricerca. Suoi tanti titoli, tra cui segnalo Lobbying e Terzo Settore. Un binomio possibile?, edito da Nuova Cultura, o il recente Democrazia dal basso. Cittadini organizzati a Roma e nel Lazio, scritto con Alessandro Fiorenza ed edito da Cangemi Editore.

Buona lettura.

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Il recente articolo della Cappiello su La Repubblica, Terzo Settore, i dubbi sul nuovo assetto: avranno voce tutte le componenti del nonprofit?, coglie a fondo due punti importanti della Riforma del Terzo settore, da luglio 2017 completata con un design della Governance e nei decreti delegati:

  • la limitata funzione del Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
  • la composizione di questo ultimo organismo sulla base di logiche volte a designare in esso solo esponenti degli Enti di terzo settore più grandi  e diffusi.

L’impianto logico della Riforma – tanto nell’articolo 5 della legge delega 106 del 2016, quando nel successivo decreto legislativo n. 117 del 2017 (articoli 58-60 sul Consiglio Nazionale e 41 sulle reti associative) – appariva sin dall’inizio rivolto a ridurre numero, formato e composizione degli organismi intermedi tra enti di terzo settore e sistema della Governance, del controllo e della vigilanza, affidato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Dagli Osservatori nazionali di APS e ODV si passava a un unitario Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS), di cui si riducevano nella sostanza i compiti (il D. LGS. 117 si limita ad elencare: 1. l’espressione di pareri non vincolanti in materia di atti normativi, impiego di risorse finanziarie, linee guida su bilancio sociale e valutazione di impatto sociale, coinvolgimento nelle funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza, designazione di 1 componente nella Fondazione Italia Sociale, e dei componenti di terzo settore al CNEL), si esclude ogni  possibilità che tale organismo eserciti azioni di rappresentanza e si sceglie di limitare le possibilità di partecipazione al CNTS a otto esponenti designati da Forum Terzo Settore, a otto componenti di di reti associative nazionali (ovvero reti composte da almeno 500 enti di terzo settore o 100 fondazioni di terzo settore con sedi in almeno 10 regioni) e a sei membri di reti associative (reti composte da almeno 100 enti o 20 fondazioni presenti in 5 regioni).

Nessuno spazio nel CNTS viene riservato alla designazione di componenti provenienti da Enti di terzo settore piccoli e locali, non associati in reti pluriregionali, non compatibili, per specialità tematica o per innovazione sociale, con i formati associativi descritti nell’articolo 41 del D. Lgs. 117 del 2017.

Questo è un problema di deficit di rappresentatività perché si tratta della maggioranza assoluta delle organizzazioni di terzo settore rilevante dal Censimento ISTAT sulle istituzioni non profit.

Questi enti, di piccole dimensioni numeriche, con una distribuzione prevalentemente locale, poco coinvolti nella costruzione di reti, perché troppo attivi nell’azione sussidiaria, spesso sviluppata nel contesto del welfare locale, costituiscono il vero nucleo pulsante del terzo settore italiano, soprattutto in settori con il volontariato.

Si potrebbe affermare che, dato il limitato novero di competenze assegnate al CNTS, poco rileva l’esclusione di tale categoria di soggetti. Non è così. Misure specifiche per “favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione” sono state individuate, ad esempio, per garantire la democraticità e la rappresentatività di tutte le componenti dei Centri Servizio (art. 61, lett.h).

Correttivi specifici per prevedere, nel CNTS, la presenza di esponenti di ETS a carattere territorialmente limitato (ad esempio secondo termini di rotazione geografica) o socialmente più innovativi o tematicamente più caratterizzati, che non si situano dentro ad alcuna rete, sarebbero opportuni per ampliare la base di rappresentatività di un ricco e articolato mondo che esiste e conta, pur essendo irriducibile al novero delle reti associative.

mca————-

Guest post. Thanks to Maria Cristina Antonucci (PhD). Ricercatrice in Scienze Sociali presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e insegna Comunicazione e Politica presso Sapienza Università di Roma. I suoi temi di ricerca riguardano l’advocacy del terzo settore, la comunicazione e la relazione del terzo settore con il sistema politico e istituzionale. Seguila su Twitter: @CristinaAntonu

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