Per un ente del Terzo settore, i rapporti con la pubblica amministrazione possono costituire ottime occasioni di accedere a risorse utili per portare avanti le proprie finalità sociali. Di questo ci parla in questo articolo Aurora Donato, avvocata amministrativista specializzata nei rapporti tra PA e Terzo settore. Su questa materia, la Fundraising Academy propone un corso dedicato che prenderà il via il 5 aprile per 3 venerdì consecutivi. Solo online. Titolo del corso: TERZO SETTORE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Quali opportunità tra appalti pubblici e co-progettazione. Info qui. Buona lettura.

Le forme che tali rapporti assumono sono molto variegate: dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici – modalità comprensibilmente percepita come eccessivamente “burocratica”, ma oggi anche sempre più caratterizzata da interessanti profili di attenzione ad aspetti sociali – ai bandi per l’assegnazione di finanziamenti a progetti di vario genere ritenuti meritevoli dalla pubblica amministrazione. Un tassello importante della relazione tra Terzo settore ed enti pubblici oggi è costituito dagli istituti collaborativi disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017): la co-programmazione, la co-progettazione e le convenzioni, che rappresentano attualmente la declinazione principale della c.d. amministrazione condivisa di cui in questo periodo si parla con grande fervore.

Si tratta di istituti a cui bisogna approcciarsi, sì con entusiasmo, ma anche con cautela e competenza, verrebbe da dire non inferiore a quella necessaria per partecipare a – se si è un ETS – o per bandire – se si è invece una PA – una “classica” gara d’appalto. Nel descrivere questi istituti, anche nel timore di evitare di entrare in conflitto con la disciplina degli appalti pubblici, si tende spesso a sottolineare l’assenza di competizione che caratterizzerebbe le procedure, così come la asserita assenza di “rapporti sinallagmatici”, ovverosia del dare qualcosa a fronte di un corrispettivo. Tutt’altro che innocua, questa impostazione distorce la nota sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 che parlava invece di un meccanismo non fondato “semplicemente” su un rapporto sinallagmatico e, dunque, non arrivava a escludere la sostenibilità dell’operazione per gli enti del Terzo settore. Del resto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la circostanza che sia previsto quale corrispettivo il mero rimborso delle spese sostenute non è un elemento decisivo affinché un contratto esuli dalla nozione di appalto pubblico e, dunque, tale impostazione non è di per sé sufficiente a qualificare in modo autonomo questi istituti.

In realtà, riconoscere l’esistenza di una dose di competizione fra gli enti del Terzo settore non vuol dire non comprenderne e apprezzarne la peculiarità, ma, al contrario, voler ragionare in termini quanto più possibile concreti, proprio al fine di proteggere e tutelare le energie positive, volte a finalità di interesse generale, che caratterizzano tali enti.

Allo stesso modo, è importante che l’affermazione in linea di principio dell’assenza di rapporti sinallagmatici non renda, in concreto, la complessiva operazione – in cui dev’essere considerata anche la fase di progettazione – non sostenibile per gli enti del Terzo settore, a discapito dell’utenza dei servizi, del perseguimento delle finalità sociali degli enti, oltre che del benessere dei loro lavoratori/trici e soci/e. In particolare, su indicazione delle Linee guida ministeriali del 2021, in molti avvisi si richiede agli enti partecipanti una compartecipazione alle spese del servizio. Questo può essere un modo virtuoso per reperire ulteriori risorse per un progetto (magari tramite attività di fundraising). In alcuni bandi, però, soprattutto nei casi in cui la compartecipazione viene utilizzata come un criterio per l’attribuzione di punteggio, il meccanismo finisce per avvicinarsi molto a un ribasso economico, e ciò in assenza di tutti i meccanismi di garanzia previsti – almeno sulla carta – dalla normativa sugli appalti pubblici.

È quindi importante ragionare su cosa caratterizzi davvero questi istituti rispetto agli appalti pubblici e, in tale ottica, sarebbe forse più utile sottolineare aspetti quali le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tipiche degli enti che ne sono protagonisti, senza avere il timore di difendere la sostenibilità economica della collaborazione per gli enti stessi.

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ISCRIZIONI APERTE AL CORSO SUI RAPPORTI TRA PA E TERZO SETTORE, SOLO SU ZOOM.

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4 Comments

  1. Grazia 21 Marzo 2024 at 09:03 - Reply

    Interessante, peccato che il corso è già iniziato e l’e-mail ricevuta oggi

    • Nonprofit Blog di Elena Zanella 21 Marzo 2024 at 09:05 - Reply

      Gentile Grazia, il corso partirà il 5 aprile. Le iscrizioni sono in corso. Se lo desidera, può procedere con l’iscrizione anche ora. Buona giornata :)

  2. Claudio Rossi 25 Marzo 2024 at 08:37 - Reply

    Buongiorno molto interessante ma il problema dell’online (almeno il mio) è quello di ricordare ciò che si sente e vede, perciò alla fine del corso è possibile avere la registrazione delle lezioni in modo da poterle risentire quando serve?
    Grazie, saluti

    • Nonprofit Blog di Elena Zanella 25 Marzo 2024 at 08:42 - Reply

      Buongiorno, Claudio. Al momento, per scelta aziendale i nostri corsi sono solo sincroni. È recuperabile il 25% di quanto eventualmente perso. Ci spiace, ma non inviamo le registrazioni ai partecipanti perché crediamo che questo tipo di formazione abbia senso se interagito.

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