Come va redatto il bilancio sociale degli Ets? E perché? Sergio Conte, fiscalista per il nonprofit e docente del modulo di Fiscalità per il fundraising all’interno del corso intensivo alla raccolta fondi Startup Fundraising 2019 al via a fine settembre, ci racconta finalità e modalità in questo post molto articolato e utile. Buona lettura.

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Dopo un lungo periodo di gestazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale (link) contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.

Il tema della rendicontazione è uno dei capisaldi del processo di riforma del Terzo Settore, infatti è proprio la Legge Delega 06 giugno 2016, n. 106 (art. 3) a prevedere che gli Ets siano assoggettati ad “obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale”; con i successivi decreti legislativi n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e n. 112/2017 (Impresa Sociale) il Legislatore ha individuato nel bilancio sociale, con i connessi obblighi di deposito presso il Runts o Registro delle Imprese e pubblicazione sul sito dell’ente, lo strumento attraverso il quale dare attuazione ai sopra menzionati princìpi.

Ma perché è così importante il Bilancio Sociale? Nell’ambito delle organizzazioni non profit, in misura maggiore rispetto a quanto avviene nelle aziende profit oriented, il bilancio contabile rappresenta solo un utile punto di partenza per valutare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento dei fini statutari; in tali realtà, tuttavia, esso non è sufficiente a rendere conto dei risultati ottenuti e in particolare della creazione di valore sociale. Il processo di formazione del bilancio sociale, dunque, contribuisce a colmare la scarsa trasparenza a cui esse rischiano di essere soggette[1].

Il Bilancio Sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. La locuzione «rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» può essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone «Accountability»” (§ 2 delle Linee Guida).

Il Bilancio sociale rappresenta, infatti, un valido strumento integrativo al tradizionale bilancio contabile, per offrire a tutti i portatori d’interesse (stakeholders) un quadro di come l’ente non profit opera nei confronti della sua missione e del mondo che lo circonda e per migliorare e rendere più efficace la propria immagine e la propria strategia di comunicazione, anche in chiave fundraising.

In questa tabella sono descritti tutti gli impatti, sia interni che esterni all’organizzazione, derivanti dalla stesura e pubblicizzazione di un bilancio sociale:

Interni Esterni
Management

  • Analisi posizionamento strategico
  • Definizione o ridefinizione della mission
  • Verifica degli obiettivi e dei risultati
  • Leadership nella community
  • Recupero della «storia»
Marketing e comunicazione

  • Divulgazione valori e comportamenti etici
  • Rafforzamento dell’immagine
  • Rivisitazione comunicazione esterna
  • Migliore gestione dei canali di comunicazione
Organizzazione

ü  Programmazione e budget

ü  Rivisitazione dei compiti e delle responsabilità

ü  Controllo di gestione

ü  Orientamento alla qualità ed all’innovazione

Fundraising e partner raising
Risorse umane

ü  Motivazione del personale

ü  Senso di appartenenza

Ma chi è tenuto a redigere il bilancio sociale? Dalla lettura combinata delle disposizioni normative emerge che sono obbligati i seguenti soggetti:

  1. Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro (articolo 14 Decreto Legislativo n. 117/2017);
  2. Centri di Servizio per il Volontariato (articolo 61 Decreto Legislativo n. 117/2017);
  3. Imprese Sociali (articolo 9 Decreto Legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;
  4. Gruppi di imprese sociali, con l’obbligo di redigerlo in forma consolidata.

Nulla vieta che tutti gli altri soggetti, per le ragioni dette sopra, possano comunque decidere di elaborare tale documento, anche senza necessariamente dover rispettare le linee guida emanate dal Ministero; tuttavia, solo quelli che le rispetteranno potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».

Passiamo ora ad analizzare la struttura ed il contenuto del Bilancio Sociale. Esso, in ragione delle sue finalità, dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate, suddivise in sezioni:

1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.

2) Informazioni generali sull’ente:

  • Dati amministrativi (denominazione, codice fiscale/partita Iva, forma giuridica, sedi legali ed operative, ecc.);
  • Attività di interesse generale perseguite ed oggetto sociale;
  • Eventuali attività diverse e secondarie;
  • Contesto di riferimento.

3) Struttura, governance e amministrazione:

  • Consistenza e composizione della base sociale /associativa;
  • Cariche amministrative ed organo di controllo;
  • Mappatura dei principali stakeholders e modalità del loro coinvolgimento (in particolare, le imprese sociali sono tenute a dar conto delle forme e delle modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività).

4) Risorse umane:

  • Numero e composizione del personale retribuito e volontario, indicando anche retribuzioni, compensi, rimborsi spesa, ecc.;
  • Attività di formazione e valorizzazione delle risorse umane.

5) Obiettivi e attività:

  • Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate, sui beneficiari diretti e indiretti e sugli output prodotti;
  • Eventuale possesso di certificazioni di qualità;
  • (per gli enti filantropici) erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio;
  • Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

6) Situazione economico-finanziaria, con specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi.

7) Altre informazioni (ad esempio: impatto ambientale; politiche e modalità di gestione di tali impatti; informazioni su parità di genere, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione; eventuali contenziosi/controversie rilevanti ai fini della rendicontazione sociale).

8) Monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida; successivamente dovrà essere depositato presso il Runts o presso il Registro delle Imprese (nel caso di imprese sociali) e pubblicato sul proprio sito internet oppure, qualora sprovvisti, su quello della rete associativa cui si aderisce.

[1] Documento di ricerca n. 10, Il Bilancio Sociale, Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale

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