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L’ottenimento della personalità giuridica prevede la costituzione di un capitale a garanzia dei terzi. Questo salvaguarda gli amministratori dal rispondere con i propri beni in caso di pretesa o di difficoltà manifeste. Il tema della responsabilità limitata dovrebbe stare a cuore a tutte le organizzazioni perché dovrebbe, di fatto, permettere loro di agire con più serenità e di fare impresa con maggiore disinvoltura. Certamente è un tema che la Riforma di Terzo settore ha ben presente e pare suggerirne l’adozione.

Sergio Conte, fiscalista per gli enti nonprofit e docente di fiscalità per il fundraising nel corso intensivo Startup Fundraising in partenza a fine settembre, ce ne parla diffusamente qui.

Buona lettura.

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Gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle cooperative, sono alla nascita privi di personalità giuridica: cosa vuol dire? Vuol dire che delle azioni dell’organizzazione risponde in primis ella stessa con il suo patrimonio e successivamente il presidente, gli amministratori e tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente. Richiedere e ottenere il riconoscimento della personalità giuridica significa, perciò, far acquisire all’ente un’autonoma soggettività giuridica e, dunque, separare nettamente il patrimonio dell’ente da quello delle persone che ne fanno parte (come avviene nelle società di capitali).

La procedura per l’acquisizione della personalità giuridica è disciplinata dal D.P.R. n. 361/2000, il cui articolo 1 stabilisce che

le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”.

La competenza per la tenuta del registro, nonché per il riconoscimento delle persone giuridiche spetta, dunque, alle Prefetture che concedono un riconoscimento nazionale. Tuttavia, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle Regioni e le finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, la competenza spetta a questo Ente, il quale concede un riconoscimento regionale.

Il registro contiene tutti gli elementi e i fatti rilevanti relativi all’organizzazione, ovvero la data dell’atto costitutivo e delle successive modificazioni, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, i dati anagrafici degli amministratori, ecc.

Nonostante alcune semplificazioni di natura procedurale introdotte dal succitato decreto, sono rimaste alcune criticità, che hanno scoraggiato non poco il processo, legate ad una notevole discrezionalità amministrativa relativa in merito all’indeterminatezza di uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento giuridico: “il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo”.

La quantificazione della consistenza patrimoniale è un problema pratico difficile da risolvere che genera non poche perplessità e dubbi. Le attività e gli scopi perseguiti dal Terzo Settore sono molteplici e variegati e, di conseguenza, risulta difficile determinare il patrimonio minimo necessario per poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, patrimonio che come detto all’inizio deve anche assicurare le obbligazioni verso i terzi.

Per ovviare a tale criticità e quindi favorire l’acquisizione della personalità giuridica, è intervenuta la Riforma del Terzo Settore, laddove all’articolo 22 del Codice ha introdotto la possibilità per gli ETS di ottenere il riconoscimento giuridico tramite l’iscrizione nel Runts, derogando l’iter ordinario previsto dal D.P.R. 361/2000, che rimane tuttora vigente come norma di carattere generale. Le fasi del procedimento previste dal Codice sono:

  • Costituzione nella forma dell’atto pubblico;
  • Controllo notarile per verificare la sussistenza degli elementi e delle condizioni richiesti dalla legge e la consistenza del patrimonio minimo che il comma 4 fissa in euro 15.000 (per le associazioni) ed euro 30.000 (per le fondazioni), costituito da somme liquide e disponibili (è possibile anche l’apporto di beni diversi dal denaro, però in questo caso occorre allegare una relazione giurata redatta da un revisore/società di revisione legale);
  • Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Un aspetto importante riguarda il requisito dell’effettività del patrimonio che deve essere mantenuto dagli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica anche dopo aver ottenuto il riconoscimento, in quanto il patrimonio è l’unica garanzia che hanno i creditori per soddisfare le proprie pretese.

Cosa succede se il patrimonio dovesse diminuire? Come prescritto dal comma 5, qualora in conseguenze di perdite il patrimonio minimo si riducesse di oltre 1/3, l’organo amministrativo deve “senza indugio” deliberare (nel caso di fondazioni) o, nel caso di associazioni, convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o (extrema ratio) lo scioglimento dell’ente.

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