L’occhio del lettore attento non può non cogliere il messaggio dell’immagine. Allo stesso modo, l’occhio lungo del fundraiser preparato non può non cogliere l’opportunità che la Riforma ha in serbo per il futuro.
Roberto Randazzo, stimato e noto avvocato, specializzato nei temi del Terzo settore, definisce i perimetri di una Riforma che, sebbene non perfetta (nota mia), certamente privilegia il lavoro del fundraiser.
Il vantaggio sarà duplice:
- se da una parte stimolerà le organizzazioni a strutturare al proprio interno l’attività di raccolta fondi,
- dall’altra darà un definitivo slancio, per legge questa volta, al riconoscimento della figura del fundraiser in quanto attore determinante del cambiamento.
La qualità del servizio farà dunque la differenza tra chi fa bene e chi si improvvisa.
Buona lettura.
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Non è ancora tempo di bilanci, ma sicuramente è possibile fare alcune considerazioni rispetto alle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore, oggetto oramai di un dibattito costante.
LA RACCOLTA FONDI SI ISTITUZIONALIZZA PER LEGGE
Guardando a questo nuovo scenario con l’ottica del fundraiser, il primo aspetto di cui tener conto è sicuramente l’“istituzionalizzazione” dell’attività di raccolta fondi, definita all’articolo 7 del codice del Terzo settore come
“il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.
L’articolo precisa ancora come
“gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (…)”.
La definizione tiene, ovviamente, conto delle diverse declinazioni che caratterizzano le attività di raccolta fondi dando, giustamente, risalto al tema della trasparenza nel rapporto con i sostenitori.
L’INDIVIDUAZIONE DEL TARGET
Il secondo aspetto riguarda i target. Il nuovo impianto normativo, infatti, riguarda gli Enti del Terzo Settore (ETS) ovvero
“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (…)”.
Insomma, un nuovo perimetro ben definito che non interesserà, necessariamente, tutte le organizzazioni nonprofit ma solo quei soggetti che decideranno di aderire al nuovo sistema; anche se al momento sembrerebbe una scelta quasi scontata, non è da escludersi infatti che alcuni enti intendano – per ragioni di convenienza o di opportunità – chiamarsi fuori.
Ciò impone anche una riflessione sugli ambiti di intervento dei nuovi ETS, e in relazione alle quali si attendono dei chiarimenti con particolare riferimento alle attività “diverse” (quindi strumentali e secondarie), i cui profili saranno chiariti con un apposito provvedimento del Ministero. Si aprono, ad esempio, degli scenari interessanti anche per le sponsorizzazioni considerato che, contrariamente a quanto accade oggi, i relativi proventi saranno ritenuti irrilevanti ai fini del calcolo della prevalenza delle attività commerciali.
IL SISTEMA DELLE DONAZIONI
Quanto ai donatori, viene razionalizzato il sistema delle agevolazioni in quanto è stata prevista una detrazione per le persone fisiche di un importo pari al 30% (35% se la donazione è effettuata in favore di organizzazioni di volontariato) per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro. In alternativa sarà possibile optare per una deduzione, nel limite del 10%, agevolazione di cui potranno usufruire anche enti e società. Occorre solo rilevare come ciò vale solo per le donazioni effettuate in favore degli enti del Terzo settore “non commerciali” in quanto viene mantenuta la distinzione tra la sfera civilistica e quella fiscale, di conseguenza la qualificazione di “ente del Terzo settore” e quella di “ente del Terzo settore non commerciale” potrebbero non coincidere necessariamente.
L’IMPRESA SOCIALE
Vale la pena evidenziare inoltre come delle novità interessanti siano state introdotte anche in materia di impresa sociale in quanto, non solo è stata prevista per queste ultime la possibilità di distribuire (limitatamente) dividendi ma altresì di raccogliere fondi attraverso piattaforme di equity crowdfunding, novità che permetterà a tali soggetti di ragionare in ottica di investimenti e non solo di grant.
Che dire, fino a che la riforma non sarà entrata completamente in vigore – mancano ancora diversi provvedimenti di attuazione – e fino all’istituzione del Registro Unico è difficile svolgere delle considerazioni concrete. Di certo, le organizzazioni nonprofit dovrebbero utilizzare questo periodo transitorio per definire meglio il proprio modello organizzativo e il profilo fiscale al fine di valutare al meglio come (e se) adeguarsi alla nuova disciplina.
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Guest post. Txs to Roberto Randazzo. Avvocato specializzato in diritto degli enti non profit con particolare esperienza nell’ambito dell’impact investing e della social innovation. Da oltre vent’anni assiste enti ed operatori del terzo settore e, recentemente, assiste investimenti ad impatto sociale sia in Italia che nei paesi emergenti. È docente di Social innovation e Social Entrepreunership presso il Politecnico di Milano ed è associato di TIRESIA, Technology and Innovation Research on Social ImpAct, centro di ricerca del Politecnico di Milano. Autore di numerose pubblicazioni in materia e fondatore e membro del consiglio direttivo di ESELA – European Social Law Association. replegal.it